Negozio a favore di terzo a tassazione variabile
Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 26-2018/T esamina i profili di fiscalità diretta
L’applicazione delle imposte dirette al contratto a favore di terzi risulta facilitata, per l’interprete, ove dal contratto emergano anche le ragioni per le quali lo stipulante ha deciso di deviare gli effetti del contratto sul terzo, atteso che il prelievo può mutare a seconda che l’attribuzione sia dovuta a spirito di liberalità (donandi causa), ovvero dalla volontà di adempiere una pregressa obbligazione (solvendi causa), oppure di farne sorgere una nuova (obligandi causa). Peraltro, dal punto di vista civilistico, il contratto è valido anche ove l’interesse dello stipulante, pur esistente e lecito, non sia palesato (art. 1411 c.c. ).
Questa è una delle conclusioni cui perviene lo Studio del Notariato n. 26-2018/T, in tema di imposizione diretta del contratto a favore
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