Il mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità non è nullo
Per il Notariato il superamento dell’80% del valore dell’immobile dovrebbe comportare solo sanzioni per la banca
Nelle operazioni di credito fondiario, dal superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile non può derivare la nullità del contratto (e la conversione in mutuo ordinario), in quanto l’individuazione del suddetto limite non risponde ad esigenze di tutela di interessi generali, bensì di corretta gestione bancaria. Di conseguenza, lo sforamento della soglia dell’80% dovrebbe, al più, determinare sanzioni per la banca erogatrice, senza inficiare la validità del contratto.
Così si è espresso il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n. 111-2018/C, ponendosi in netto contrasto con il più recente orientamento della Cassazione (Cass. n. 17352/2017), che ha qualificato il requisito della determinazione del quantum di finanziamento come elemento ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41