L’integrativa fa venire meno la dichiarazione infedele
Il principio, però, vale solo per il credito non utilizzato, peraltro ora sfornito di sanzione
Nella sentenza n. 23506, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha enunciato alcuni principi in tema di sanzione amministrativa da dichiarazione infedele in ambito IVA.
In primo luogo, in coerenza con la formulazione dell’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97, i giudici sanciscono che l’indicazione, nella dichiarazione IVA (ma lo stesso vale per le imposte sui redditi e l’IRAP) di un credito non dovuto, realizza gli estremi della sanzione da dichiarazione infedele, a nulla rilevando che, in effetti, il credito non sia stato utilizzato, quindi non sia né stato rimborsato né riportato a nuovo. La norma così recitava: “se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, ...
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