Certezza e precisione per dedurre la perdita su crediti verso società liquidate
Per evitare contestazioni è consigliabile rinunciare al credito, se questo non è prescritto oppure di esiguo importo e scaduto da almeno 6 mesi
Le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” solo se il debitore è sottoposto alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati previsti dall’art. 101 comma 5 del TUIR, vale a dire fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42 e piani attestati di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42.
Pertanto, laddove una società vanti un credito nei confronti di un’altra società sottoposta a liquidazione “volontaria” (ex art. 182 del TUIR), per poter dedurre la perdita su detto credito, dovrà provare gli elementi certi e precisi richiesti dal medesimo art. 101 comma 5 del TUIR.
In tale ottica, ...
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