Inammissibile il concordato parziale di gruppo
L’effetto esdebitatorio presuppone che i creditori abbiano a disposizione tutte le risorse del debitore
Con sentenza n. 26005 depositata ieri, la Corte di Cassazione stabilisce che la proposta unitaria di concordato, formulata dalle società appartenenti al medesimo gruppo – collegate da vincoli di direzioni e controllo –, che preveda l’attribuzione ai creditori di ciascuna di esse di una parte del loro patrimonio, e non invece della totalità, è inammissibile.
Nel caso di specie, le società avanzavano una proposta di concordato con funzione liquidatoria, proponendo che il ricavato della cessione di alcuni beni venisse destinato, per la parte che residuava dopo il soddisfacimento dei propri creditori, alle pretese dei creditori delle altre società del gruppo. La Suprema Corte, condividendo la soluzione del giudice di merito, concludeva per l’inammissibilità della proposta concordataria,
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