Riqualificazione degli atti alla prova della definizione degli accertamenti
Se l’ufficio stesso ammette l’acquiescenza, va concessa la definizione
Entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine per l’acquiescenza, vanno definiti gli avvisi di liquidazione notificati entro il 24 ottobre 2018.
La definizione si sostanzia nel pagamento, per intero o in 20 rate trimestrali di pari importo, della totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.
Andando, a nostro avviso, evidentemente contro la volontà legislativa, e contro anche la lettera della norma, l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento direttoriale del 9 novembre 2018, ha interpretato l’art. 2 del DL 119/2018, nel senso di ammettere i soli atti che rientrano nell’acquiescenza di cui all’art. 15 del DLgs. 218/97.
La norma da ultimo indicata, per le imposte d’atto, circoscrive l’acquiescenza alle rettifiche sull’insufficiente ...
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