Professionista responsabile al 50% se ha agito su richiesta del cliente
Per la Cassazione, in questo caso non è esonerato dal risarcimento il commercialista che computa erroneamente i contributi
Il fatto che il cliente chieda al commercialista di non calcolare correttamente i contributi non esonera il professionista dalla responsabilità contrattuale, ma la misura del risarcimento può essere ridotta ai sensi dell’art. 1227 c.c. che contempla il “concorso del fatto colposo del creditore”.
Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 20 novembre 2018 n. 29846.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una sentenza relativa alla responsabilità contrattuale del professionista, commercialista, che aveva, su richiesta e per volontà del cliente, conteggiato in modo erroneo i contributi previdenziali dovuti dalla società, con conseguente accertamento INPS e applicazione di sanzioni. La società cliente era poi fallita e il fallimento aveva adito le vie legali per ottenere dal
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