Disapplicazione integrale per i limiti al riporto delle perdite post fusione
Anche se pone un paletto qualitativo e uno quantitativo, la norma antielusiva di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR è unica
In materia di riporto post fusione o scissione delle perdite fiscali, delle eccedenze indeducibili di interessi passivi e delle eccedenze ACE maturate ante fusione o scissione, la norma antielusiva specifica di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR pone un “paletto” qualitativo (superamento del “test di vitalità”) e uno quantitativo (limite del patrimonio netto).
La ratio della norma è quella di “contrastare il c.d. “commercio delle bare fiscali”, mediante realizzazione di fusioni [o scissioni] con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra” (risposte a interpello Agenzia Entrate nn. 109/2018 e 127/2018).
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