Punibile anche il tentativo di riciclare
Conseguenza dell’abbandono della struttura del reato a consumazione anticipata
Il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal DL 59/1978 convertito, che ha inserito nel codice penale l’art. 648-bis con la rubrica “Sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”. Si configurava una tipica figura di reato a consumazione anticipata con il quale venivano puniti gli “atti diretti a sostituire” denaro proveniente da quegli unici tre delitti individuati dal legislatore, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, l’avvenuta effettiva sostituzione del denaro. Ne conseguiva l’impossibilità di configurare il mero tentativo ex art. 56 c.p.
Successivamente, la fattispecie è stata più volte rivista. Dapprima è stata ...
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