Modifiche statutarie degli ETS ancora «dipendenti» dalle autorità pubbliche
Fino all’istituzione del RUNTS, per gli enti con personalità giuridica conterà l’approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR 361/2000
Fino all’istituzione del RUNTS, per le associazioni dotate di personalità giuridica e le fondazioni, le modifiche statutarie dovranno continuare a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR 361/2000 sul riconoscimento della personalità giuridica secondo il sistema concessorio.
Nel caso in cui lo statuto non preveda da parte dell’ente lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l’inserimento delle attività secondarie attraverso apposita modifica statutaria dovrà avvenire con maggioranze qualificate. L’assenza di fine lucrativo se non prevista è elemento obbligatorio e caratterizzante gli ETS e quindi inseribile con maggioranze semplici.
Sono alcuni degli importanti
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41