Mancato coordinamento tra le deroghe agli obblighi di informazione del datore
La disposizione sull’inapplicabilità dei generali obblighi di informazione ex art. 5 del DLgs. 152/1997 risulta tuttora vigente
Modificando il testo del comma 4 dell’art. 19 del DLgs. 81/2015, l’attuale legislatore ha inteso esplicitare le tempistiche di comunicazione al lavoratore del termine apposto al contratto di lavoro. Oggi, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) n. 3) del DL 12 luglio 2018 n. 87, l’apposizione del termine al contratto è considerata priva di effetto ove non risulti da atto scritto, la cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 giorni.
Tale novazione richiama l’attenzione agli obblighi informativi posti a capo del datore di lavoro dal DLgs. 152/1997 in attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo di
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