Compiti specifici per il commercialista responsabile del trattamento dati
L’accordo col cliente/titolare necessariamente va conformato alla tipologia dei trattamenti delegati dal punto di vista qualitativo e quantitativo
Il Garante della privacy, con il parere dello scorso 22 gennaio, ha fornito, in risposta a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, alcuni chiarimenti circa il ruolo assunto, nello specifico, dai consulenti nel trattamento dei dati personali ai fini dell’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (si veda “Il professionista che tratta i dati dei dipendenti dei clienti è «responsabile»” del 15 febbraio 2019).
L’intervento dell’Autorità nazionale individua, però, una serie di questioni che possono riguardare in linea più generale tutti i professionisti delle aree giuridico-contabili i quali, nell’ambito delle prestazioni professionali, si trovino a rivestire il ruolo di “responsabili del trattamento” di cui all’art.