Danni con franchigia dalla nomina per amministratori e sindaci
Secondo il Tribunale di Roma non è inoltre doveroso accertare la perdita del capitale sociale prima dell’approvazione del relativo bilancio d’esercizio
Dai danni imputabili ad amministratori e sindaci per illecita prosecuzione dell’attività sociale per l’intervento della causa di scioglimento dell’azzeramento del capitale è da scomputare la perdita intercorsa tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio che avrebbe dovuto evidenziarla; è da riconoscere, inoltre, un periodo di franchigia di due mesi, durante il quale non vanno imputati danni, decorrente dal momento dell’accettazione della carica e funzionale al rendersi conto della reale situazione societaria.
Ad affermarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza n. 3323/2018, solo recentemente edita.
Gli amministratori, in via diretta, e i sindaci, per omesso controllo, sono responsabili del fatto di aver mascherato la reale situazione economico-patrimoniale ...