La responsabilità penale dei sindaci richiede puntuali elementi sintomatici
Va accertata un’omissione dei poteri di controllo e vigilanza espressiva di una volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori
L’ampiezza dei doveri di controllo imposti ai sindaci ex art. 2403 c.c. non è circoscritta all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali e non può limitarsi al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione.
Così il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo ai sindaci conferito il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni e su determinate operazioni, quando queste possono suscitare
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