Il certificato di origine «a posteriori» giustifica la revisione di parte
Non è ostativa l’emissione dei certificati di origine in data anteriore alle dichiarazioni doganali
La Cassazione, con la sentenza n. 7976/2019, ha affermato che l’operatore, nell’impossibilità di produrre i certificati di origine preferenziale (Form A) all’atto dell’importazione per beneficiare del trattamento tariffario agevolato, può presentarli successivamente con revisione su istanza di parte e chiedere contestualmente il rimborso dei maggiori dazi.
Nel caso di specie, una società ha importato in Italia merce di origine e provenienza brasiliana, senza allegare le prove necessarie per fruire dell’agevolazione daziaria concessa ai Paesi in via di sviluppo e, pertanto, ha versato i diritti di confine in misura piena.
Avuta la disponibilità materiale dei Form A alcuni giorni dopo le operazioni doganali, l’operatore economico ha presentato un’istanza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41