La presenza della parte alla mediazione è necessaria, ma può essere delegata
La Cassazione precisa, però, che è necessaria una procura sostanziale e non basta la procura alle liti
Nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al DLgs. 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, ma esse possono farsi sostituire da un rappresentante, purché dotato di apposita procura sostanziale: a tal fine non basta la procura alle liti. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473, depositata ieri.
Va premesso che, ai sensi degli artt. 5 e 8 del DLgs. 28/2010, l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per le controversie in alcune materie specificamente indicate dalla legge (ad esempio, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
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