ACCEDI
Domenica, 18 maggio 2025

LAVORO & PREVIDENZA

Le norme sul danno differenziale non sono retroattive

Le modifiche introdotte dalla L. 145/2018 valgono solo per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dopo il 1° gennaio 2019

/ Luca NEGRINI

Mercoledì, 3 aprile 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

La L. 145/2018 ha modificato le disposizioni del Testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia nella parte relativa al risarcimento del danno differenziale (commi 6 e 7 dell’art. 10 del DPR 1124/65) sia nella parte che riguarda il diritto di regresso dell’INAIL (comma 1 dell’art. 11 del DPR 1124/65), interventi che nelle intenzioni del legislatore avrebbero dovuto bilanciare la riduzione delle tariffe INAIL prevista dalla medesima legge di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda il danno differenziale, cioè quello che il lavoratore può chiedere al datore di lavoro od al terzo per la misura che eccede l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione sociale, con l’intervento di riforma si

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU