Le norme sul danno differenziale non sono retroattive
Le modifiche introdotte dalla L. 145/2018 valgono solo per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dopo il 1° gennaio 2019
La L. 145/2018 ha modificato le disposizioni del Testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia nella parte relativa al risarcimento del danno differenziale (commi 6 e 7 dell’art. 10 del DPR 1124/65) sia nella parte che riguarda il diritto di regresso dell’INAIL (comma 1 dell’art. 11 del DPR 1124/65), interventi che nelle intenzioni del legislatore avrebbero dovuto bilanciare la riduzione delle tariffe INAIL prevista dalla medesima legge di bilancio.
In particolare, per quanto riguarda il danno differenziale, cioè quello che il lavoratore può chiedere al datore di lavoro od al terzo per la misura che eccede l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione sociale, con l’intervento di riforma si
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