Perdite su crediti deducibili solo se inerenti
La deducibilità non può prescindere dall’applicazione dei principi generali in materia di reddito d’impresa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9784 depositata ieri, ha ribadito che, nell’ipotesi di crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, si considerano sussistere per legge, dispensando il creditore dal comprovare il mancato realizzo e il carattere definitivo della medesima.
Quale elemento di maggiore novità, è stato sostenuto che, anche ai fini della deducibilità delle perdite verso tali debitori, occorre provare che i crediti, sui quali si è verificata la perdita, siano relativi all’attività svolta dall’impresa nell’ambito dell’oggetto sociale.
Di fronte alla contestazione specifica del requisito dell’inerenza da parte dell’Amministrazione ...
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