Nel concordato con continuità nomina del liquidatore giudiziale controversa
Alcuni Tribunali lo designano se il piano prevede anche la vendita di cespiti «non funzionali»
L’art. 182 del RD 267/1942 stabilisce che, se la proposta di concordato preventivo consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Tribunale – in sede di decreto di omologazione – nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione, e determina le altre modalità di realizzo dell’attivo della procedura.
Nel caso del piano concordatario fondato sulla prosecuzione dell’attività d’impresa, ma con la contemporanea previsione di una vendita a terzi di alcuni beni non più funzionali a tale esercizio, come espressamente previsto dall’art. 186-bis, comma 1 del RD 267/1942 (c.d. concordato preventivo con continuità aziendale diretta), alcuni Tribunali ritengono necessaria la nomina del liquidatore giudiziale.
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