Non azzerabile il valore dell’immobile conferito perché gravato da ipoteca
Non si ritiene che possa essere sostenuta la tesi del Tribunale di Ancona dato che l’ipoteca non è riconoscibile come passività certa o potenziale
I conferimenti di beni in natura che concorrono alla formazione del capitale sociale sono sottoposti dalla disciplina codicistica a un precipuo procedimento di valutazione che richiede una relazione di stima giurata, con cui il perito incaricato deve attestare che il valore dei beni conferiti sia almeno pari a quello indicato per la determinazione del capitale sociale ed eventualmente del sovrapprezzo (artt. 2343 e 2465 c.c.).
Con riferimento al valore assegnato a un immobile in un’operazione di conferimento che ha visto coinvolte due srl, entrambe fallite, il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 52/2018, ha stabilito che un immobile, oggetto di conferimento, gravato da ipoteca, debba scontare il valore della medesima. Analizzando i dati fattuali della vicenda oggetto di giudizio, ...
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