Spese a carico della parte che ha agito con colpa nella liquidazione giudiziale
La Corte d’Appello investita del reclamo dovrà pronunciarsi sulla responsabilità delle parti private
Il DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con l’art. 366 comma 1 ha riscritto l’art. 147 del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che viene oggi rubricato come “recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”. La modifica rientra, in particolare, tra quelle che, ai sensi dell’art. 389 comma 2 del CCII, sono entrate in vigore il 16 marzo 2019.
La portata dell’intervento normativo non può certamente passare inosservata.
Nel nuovo art. 147 (primo periodo) del DPR 115/2002 – al pari della disciplina previgente – la ripartizione delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dipende dalla condotta ...