Premi INAIL dovuti con sospensione volontaria del rapporto di lavoro
Irrilevante, al fine del calcolo, il mancato pagamento della retribuzione per assenze dal lavoro non previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva
Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa sia sospesa, in relazione ad assenze dovute a ipotesi non previste dalla legge o dagli accordi collettivi applicati, il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento dei premi INAIL: lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019.
In particolare, i premi INAIL, così come la contribuzione previdenziale, devono essere calcolati sulla base degli emolumenti che sarebbero ordinariamente spettati al dipendente in costanza di rapporto di lavoro, mentre non deve essere preso in considerazione il mancato pagamento della retribuzione relativo al periodo di assenza.
Giova ricordare che sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11199 del 2002, che chiarisce la portata dell’art. ...
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