Omissione di dichiarazione di consumo di energia e di versamenti con due sanzioni
L’art. 59 del DLgs. 504/95 è legato all’accertamento mentre l’art. 13 del DLgs. 471/97 riguarda la riscossione dunque le sanzioni sono cumulabili
La sanzione di cui all’art. 59, comma 1 del DLgs. 504/1995 (TUA) relativa all’omessa o incompleta dichiarazione di consumo annuale, contenente tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta per ogni mese solare, nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, è cumulabile con la sanzione per ritardato od omesso versamento delle accise ex art. 13 del DLgs. 471/1997. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15202 depositata ieri.
Una società aveva impugnato un atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Dogane per insufficiente versamento dell’imposta erariale di consumo dell’energia elettrica, per insufficiente versamento dell’addizionale ...
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