Prescrizione non sufficiente per la deducibilità della perdita su crediti
L’inattività del creditore non deve corrispondere a un’effettiva volontà liberale
In seguito alle modifiche introdotte dal DL 83/2012 all’art. 101 comma 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
La descritta modifica normativa è applicabile già dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del DL 83/2012), vale a dire, dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Peraltro, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 5) afferma che la disposizione ha, di fatto, efficacia interpretativa, considerato che già in passato “la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione
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