Per le classi di creditori posizione giuridica e interessi economici omogenei
Si ripropongono anche con il Codice della crisi i dubbi della disciplina attuale risolti dalla giurisprudenza
Nella disciplina vigente, si riscontra la mancanza di una definizione di “classe di creditori”, che viene espressamente menzionata sia nell’art. 160 comma 1 lett. c) del RD 267/42, dettato per la procedura di concordato preventivo (e riconducibile, con alcune modifiche, all’art. 85 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza) sia nell’art. 4-bis comma 1 lett. b) del DL 347/2003 conv. L. 39/2004, che regola la procedura di concordato nell’amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni.
In entrambe le fattispecie normative, il legislatore ha ritenuto solo di chiarire che, ai fini dell’accesso alla procedura concordataria, il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo la ...
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