Difetto di rappresentanza dell’ente sanabile in corso di giudizio
L’art. 182 c.p.c. prevale sull’art. 18 del DLgs. 546/92 quindi il ricorso tributario è ammissibile se il vizio processuale è sanato dal ricorrente
Con l’ordinanza n. 17986 depositata ieri la Cassazione stabilisce due importanti principi di diritto.
Da un lato, nel processo tributario si applica l’art. 182 c.p.c. e pertanto può essere sanato nel corso del giudizio l’eventuale difetto di rappresentanza dell’ente.
Dall’altro lato, in caso di estinzione dell’ente, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4 del DLgs. 175/2014, i soci possono proseguire il giudizio, se hanno interesse, costituendosi in giudizio. Tuttavia in questo caso i soci diventano debitori personalmente, anche agli effetti dell’art. 36 del DPR 602/73, ed è quindi posto a loro carico l’onere di provare la mancata assegnazione di beni sociali nei due anni precedenti la messa in liquidazione e
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