Spetta al deposito fiscale dimostrare l’uscita dallo Stato dei prodotti alcolici
Occorre fornire la prova anche dell’assunzione dell’obbligazione tributaria da parte del destinatario
Il titolare del deposito fiscale è responsabile del pagamento delle accise gravanti sui prodotti alcolici che circolano in regime sospensivo se manca la prova dell’uscita della merce dal territorio nazionale.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15635/2019, che si è pronunciata in merito a una fattispecie in cui il depositario, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, non era riuscito a dimostrare che le bevande alcoliche erano state trasportate in un altro Stato membro dell’Ue.
In particolare, nel caso in esame, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA) era risultato falso, in quanto conteneva solo l’autocertificazione del destinatario dell’arrivo della merce, ma non anche l’attestazione dell’autorità ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41