Obbligo di restituzione dei documenti ad ampio raggio
Vi rientrano anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente, come le dichiarazioni fiscali e i libri contabili
Il divieto di ritenzione dei documenti del cliente, sancito dall’art. 2235 c.c. e dall’art. 23 comma 5 del Codice deontologico, ha ad oggetto non solo i documenti consegnati dal cliente ma anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente in forza dell’incarico professionale come, ad esempio, le dichiarazioni fiscali, i libri contabili, nonché i documenti ricevuti da terzi per conto del cliente.
Lo chiarisce il P.O. di ieri, 29 agosto 2019 n. 125.
Il quesito sottoposto al Consiglio di disciplina del CNDCEC concerneva l’ambito oggettivo del divieto di ritenzione dei documenti forniti dal cliente di cui all’art. 23 comma 5 del Codice deontologico. In particolare, veniva chiesto di chiarire il significato dell’espressione “documentazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41