Non punibilità dell’autoriciclaggio per godimento personale con limiti
Va accertata l’assenza di attività di concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa
La L. 186/2014 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. Nel far ciò il legislatore, invece di limitarsi ad eliminare l’incipit “fuori dei casi di concorso nel reato” dall’art. 648-bis c.p., ha ritenuto opportuno creare una norma autonoma, l’art. 648-ter.1 c.p., che ha caratteristiche peculiari rispetto al riciclaggio “classico”.
La condotta rilevante si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da un delitto non colposo, commesso dal medesimo autore (o concorrente) che realizza i successivi fatti di sostituzione, trasferimento, impiego, etc., in modo da ostacolare concretamente ...
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