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La qualificazione del contratto fa variare le soglie dell’usura

/ REDAZIONE

Sabato, 7 settembre 2019

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Con sentenza n. 22380, depositata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie (nella specie, mutuo o finanziamento), identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, l’interprete deve individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenta rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’art. 2 comma 2 della L. 108/96 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie), apprezzando, in particolare, quelli che, sul piano logico, meglio connotano il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni.

Nel caso di specie, la conclusione del contratto di finanziamento a stati di avanzamento, assistito da garanzia ipotecaria, poneva il problema della riconducibilità dell’operazione alla categoria dei mutui (che ricomprende finanziamenti muniti di tale garanzia) ovvero alla categoria in cui confluiscono i diversi finanziamenti non ricompresi nelle altre classi di operazioni.

La questione assume importanza per il diverso limite, riferibile alle operazioni, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (art. 2 comma 4 L. n. 108/1996), giacché i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale medio indicano soglie diverse per i mutui con garanzia ipotecaria e per gli altri finanziamenti.

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