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Bollo sulle comunicazioni alla clientela anche per l’attività bancaria in partnership con istituti stranieri

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 settembre 2019

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 376, pubblicata ieri, ha affermato che l’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito (ex art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) trova applicazione anche nel caso di comunicazioni relative a conti deposito per non residenti, gestiti in partnership con banche straniere.

Il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta, infatti, non viene meno per il fatto che sussiste un rapporto trilaterale con due istituti di credito stranieri per la gestione del prodotto: in primo luogo, la banca italiana è qualificabile come ente gestore, ai sensi dell’art. 1 del DM 24 maggio 2012, in quanto soggetto che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

In secondo luogo, è la banca italiana il soggetto tenuto a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare, con cadenza periodica o almeno una volta l’anno, la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario.

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