La successiva gestione dell’azienda può integrare il reato di autoriciclaggio
Tale attività, ulteriore, successiva e distinta da quella di mera distrazione realizza il «quid pluris» che è richiesto e sanzionato dalla norma
Lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l’inserimento della fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall’art. 648-ter.1 c.p., è quello di “congelare” ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l’autore del reato presupposto (nell’art. 648-bis c.p. dedicato al riciclaggio “classico”), ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato.
La formulazione di questa disposizione, prevedendo le condotte di “impiego”, “sostituzione” ...
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