Escluso il litisconsorzio tra curatore e fallito per il credito IVA
Per i crediti chiesti a rimborso il fallito non ha interesse ad interloquire con l’Erario
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti il credito IVA vantato dal fallimento deve escludersi l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra il curatore ed il fallito. Laddove si tratti di questioni attinenti ai crediti tributari vantati dal contribuente fallito, infatti, quest’ultimo non ha interesse ad interloquire con l’Amministrazione finanziaria.
A questa conclusione è pervenuta la Cassazione con sentenza n. 22646, depositata ieri, affrontando una questione relativa alla corretta incardinazione del contraddittorio in una controversia per un credito tributario chiesto a rimborso.
Nel caso di specie, il curatore fallimentare impugnava il diniego di rimborso di un credito IVA del fallito maturato in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento,
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