Legittima la ripetizione del patto di prova a certe condizioni
Occorre l’esigenza datoriale di una verifica ulteriore del comportamento del lavoratore, rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione
Il contratto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a termine, può prevedere lo svolgimento di un periodo di prova.
Si ricorda che il patto di prova, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto, essere anteriore o contestuale all’assunzione e contenere la specifica indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere (cfr. Cass. n. 9597/2017).
La prova deve, inoltre, avere una durata massima – stabilita di regola dai contratti collettivi, con riguardo alla qualifica e all’inquadramento del lavoratore – che non può, comunque, superare il limite stabilito dalla legge (ossia 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive e 6 mesi per tutti i lavoratori).
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di motivazione, ...
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