Soggetta a IVA la cessione di diritti derivanti dall’azione esecutiva per il recupero del credito
Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza relativa alla causa C-692/17, non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 135 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce un’operazione avente a oggetto la cessione di diritti e obblighi derivanti da una posizione processuale detenuta da una società, nel contesto di un’azione esecutiva per il recupero di un credito.
Nello specifico, il credito vantato, risultante dall’inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, era stato riconosciuto giudizialmente alla società, e il suo recupero effettivo era stato garantito dal pignoramento e dall’aggiudicazione, al soggetto interessato, di un immobile appartenente al debitore. Successivamente, la società aveva ceduto a un terzo la propria posizione processuale dietro pagamento di un corrispettivo.
Secondo i giudici comunitari, l’operazione è da considerarsi rilevante ai fini IVA ex art. 2 della direttiva 2006/112/Ce, in quanto:
- ancorché eseguita in modo occasionale, è stata realizzata nell’ambito di una controversia relativa alla riscossione di un credito derivante da un contratto concluso dalla società nel quadro della sua attività economica principale (imponibile);
- è stata effettuata a titolo oneroso.
Tale operazione, però, non può ricondursi tra quelle relative alla concessione, negoziazione o gestione di crediti, per le quali è disposta l’esenzione dal tributo ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, poiché non ha a oggetto un credito. Infatti, la cessione in esame non ha comportato l’obbligo, per l’acquirente, di versare interessi destinati a rimborsare un credito che le era stato concesso.
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