Durata del patto di prova per un lavoro a termine legata ai contratti collettivi
Per la giurisprudenza è legittima l’apposizione del patto anche al contratto di lavoro a tempo determinato, ma non dà indicazioni sulla durata massima
La disciplina legislativa del patto di prova apposto a un contratto di lavoro subordinato è contenuta: nell’art. 2096 c.c., che impone la forma scritta e prevede la libera recedibilità delle parti dal contratto nel corso della prova; nell’art. 10 della L. 604/66, che dispone la piena applicabilità della normativa limitativa sui licenziamenti quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto, qualunque sia stata la durata convenuta del patto di prova; dall’art. 4 del RDL n. 1825/24, secondo il quale il patto di prova non può superare i sei mesi per “gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti” (oggi diremmo per i dirigenti, i quadri e gli impiegati con funzioni
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