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Responsabilità solidale nelle cessioni di locazione a catena

/ REDAZIONE

Sabato, 9 novembre 2019

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La Cassazione, con la sentenza n. 28809, depositata ieri, ha confermato il proprio orientamento in tema di sublocazione o cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o locazione dell’azienda (art. 36 della L. 392/78), affermando che, in caso di plurime cessioni a catena con dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si configura, tra i cedenti del contratto stesso, un vincolo di corresponsabilità, in virtù del quale tutti i cedenti non liberati dal locatore risponderanno in solido dell’obbligazione inadempiuta.

L’art. 36 della L. 392/78, infatti, dispone che “il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che “nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.

Per la Corte, quanto disposto dalla norma si applica anche nelle ipotesi di morosità del conduttore di contratto di locazione commerciale successive alla scadenza naturale del contratto originario (6+6) e dopo che questo sia stato prorogato (di ulteriori 6 anni): i rinnovi taciti del contratto, infatti, non fanno venire meno l’operatività dell’art. 36 della L. 392/78, in quanto non comportano la nascita di un nuovo contratto, ma solo la prosecuzione del precedente.

La responsabilità solidale tra i cedenti, tuttavia, non opera sine die, in quanto la durata massima del contratto è di 30 anni, come disposto dall’art. 1573 c.c.

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