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Confisca «per sproporzione» retroattiva

/ REDAZIONE

Sabato, 9 novembre 2019

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In relazione alla confisca “per sproporzione” o “allargata”, ex art. 240-bis c.p., che il recente DL 124/2019 estende, a partire dalla data di conversione in legge, ai reati tributari, la Cassazione, nella sentenza n. 45105/2019, ha precisato che l’interessato può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti fornendo la prova che l’acquisto sia avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da attività lecita prima della scadenza del termine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili (cfr. Cass. n. 10765/2018).

La confisca “per sproporzione” o “allargata”, peraltro, presenta natura di misura di sicurezza e non sanzionatoria.

Di conseguenza, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria (cfr. Cass. n. 10887/2013).

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