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È detraibile l’IVA per l’acquisto di carburante mediante compensazione

/ REDAZIONE

Sabato, 16 novembre 2019

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Con la consulenza giuridica n. 19 del 14 novembre 2019, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese di autotrasporto associate possono detrarre l’IVA e dedurre il costo per gli acquisti di carburante, presso l’ente associativo di appartenenza (consorzio o cooperativa), anche se l’estinzione del relativo debito avviene tramite compensazione nell’ambito di un rapporto di conto corrente.

A fronte degli effetti del contratto di conto corrente, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che l’impresa non opera il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto dall’ente associativo. Di conseguenza, l’impresa non è soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento ai fini della detraibilità dell’IVA (art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72) e della deducibilità del costo (art. 164 comma 1-bis del TUIR), ma solo successivamente in relazione al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.

Tenuto conto anche dell’obbligo di fatturazione elettronica, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione proposta nell’istanza di interpello, a condizione che:
- l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
- i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
- i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
- i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.

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