Se per l’esperto il piano finanziario è irragionevole niente fusione previo LBO
Tale giudizio non dovrebbe consentire l’approvazione del progetto anche con il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti
Ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote che gli amministratori propongono nel progetto di fusione e illustrano nel dettaglio nella Relazione accompagnatoria.
Nei casi in cui abbia luogo la nomina degli esperti, la relazione che essi devono redigere ha dunque lo scopo di riprendere le informazioni che gli amministratori sono tenuti a rendere nella propria relazione accompagnatoria in merito al rapporto di cambio (ossia il metodo o metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi, nonché le eventuali difficoltà di valutazione) e di esprimere un giudizio:
- sull’adeguatezza delle ...
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