Se non si rinuncia alla NASpI l’assegno di invalidità resta sospeso
La rinuncia all’indennità determina l’impossibilità di essere riammessi alla sua fruizione per i periodi residui
Con il messaggio n. 4477 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle ipotesi in cui i titolari di assegno ordinario di invalidità, sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, vengano rioccupati con un contratto di lavoro subordinato fino a sei mesi, con conseguente sospensione dell’indennità di disoccupazione, oppure ne ottengano l’erogazione in forma anticipata.
L’Istituto di previdenza ricorda come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234/2011 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7 della L. 236/1993 nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti
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