Imposta sui prodotti accessori ai tabacchi da gennaio
La circolare Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pubblicata ieri, 7 gennaio 2020, fornisce una descrizione dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, istituita dall’art. 1 comma 660 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).
Il tributo, come confermato dalla circolare, trova applicazione dal 1° gennaio 2020 e ha quale oggetto impositivo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco (tubetti) e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette, cioè per il consumo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (art. 39-bis comma 1 lett. c) n. 1 del DLgs. 504/95).
L’obbligazione tributaria sorge all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, alle quali ne è riservata la vendita al pubblico.
L’imposta è stabilità in misura specifica per unità di prodotto, pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
Con determinazione direttoriale 31 dicembre 2019, sono state definite le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
In particolare, in base alla menzionata determinazione, gli obblighi amministrativi e contabili riguardano la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze, le cui operazioni contabili devono trovare riscontro nella ordinaria documentazione commerciale (essenzialmente fatture di acquisto e di vendita) e la trasmissione all’Agenzia di un prospetto riepilogativo delle immissioni in consumo (cessioni alle rivendite) effettuate in ogni periodo d imposta (quindicina). Ai quantitativi risultanti dalle cessioni alle rivendite di generi di monopolio viene applicata l’aliquota di imposta prevista ai sensi di legge (0,0036 euro il pezzo) al fine di determinare il debito di imposta per ciascuna quindicina.
L’imposta è, quindi, versata all’Erario nei 15 giorni successivi avvalendosi del modello F24 Accise.
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