Garanzia per i rimborsi IVA nei gruppi solo se c’è il bilancio consolidato
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 6 pubblicata ieri, ha escluso che, ai fini del rimborso dell’IVA, sia possibile prestare la garanzia prevista dall’art. 38-bis comma 5 del DPR 633/72, qualora non esista un bilancio consolidato, né una società capogruppo. La norma citata prevede, infatti, che tale facoltà sia consentita alla capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c. esclusivamente nell’ambito dei gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro”.
Nella fattispecie oggetto dell’interpello n. 6/2020 si richiedeva se fosse ammissibile che un soggetto posseduto al 50% da una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato, potesse avvalersi della garanzia prestata da quest’ultima, indipendentemente dal fatto che, nel caso di specie, non potesse essere redatto un bilancio consolidato di gruppo.
Tale facoltà non è riconosciuta dall’Agenzia; la disposizione consente, infatti, alla società capogruppo o controllante, di “assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma, che, a seguito di un eventuale controllo dovesse essere rimborsata”, se sono rispettati specifici requisiti.
Come rilevato dall’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie non esiste né una società capogruppo o controllante, né un bilancio consolidato. Non è presente, dunque, alcun soggetto che possa assumere su di sé l’obbligazione della garanzia patrimoniale.
Il principio è conforme alla circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, ove viene evidenziato che “la società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma”.
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