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IMPRESA

Dichiarazione fraudolenta con portata ampia

Nessuna limitazione in caso di inesistenza soggettiva

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 21 gennaio 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 1998, depositata ieri, sintetizza le principali caratteristiche della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000.

Si tratta di un reato di pericolo e di mera condotta che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione viene presentata, a prescindere dal verificarsi dell’evento di danno. Ai fini dell’individuazione della data di consumazione dell’illecito, quindi, non rileva l’effettività dell’evasione. Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione, in quanto il legislatore intende reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali e non quelle di carattere meramente

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