Dichiarazione fraudolenta con portata ampia
Nessuna limitazione in caso di inesistenza soggettiva
La Cassazione, nella sentenza n. 1998, depositata ieri, sintetizza le principali caratteristiche della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000.
Si tratta di un reato di pericolo e di mera condotta che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione viene presentata, a prescindere dal verificarsi dell’evento di danno. Ai fini dell’individuazione della data di consumazione dell’illecito, quindi, non rileva l’effettività dell’evasione. Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione, in quanto il legislatore intende reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali e non quelle di carattere meramente
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