Plafond utilizzabile anche per beni e servizi destinati a completare un fabbricato
Con la sentenza n. 1852 depositata ieri, 28 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha sancito che gli esportatori abituali possono acquistare beni mobili e prestazioni di servizi in regime di non imponibilità IVA, anche se gli stessi sono poi utilizzati per fabbricati e aree fabbricabili acquisiti per effetto di autonome cessioni.
Nel caso esaminato era stata negata l’applicazione del predetto regime, di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, per l’acquisto di beni e servizi, da parte di una società, relativi a lavori effettuati in base a un contratto di appalto stipulato da tale soggetto per la costruzione di un opificio industriale.
La Corte di Cassazione ha rilevato, tuttavia, che i citati acquisti non possono essere ricondotti alla fattispecie della cessione di fabbricati, per la quale è espressamente escluso l’utilizzo del plafond.
La società ha acquistato autonomamente beni mobili e servizi e, con una distinta operazione, conferito mandato di realizzare un bene immobile. Non è possibile considerare unitariamente l’operazione e attrarre al regime di imponibilità IVA applicato alla cessione del fabbricato, da parte del mandatario, anche l’acquisto dei predetti beni mobili e servizi da un altro soggetto.
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