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Congedo obbligatorio del padre lavoratore anche per il 2020, sale da cinque a sette giorni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 gennaio 2020

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Con circolare n. 1 di ieri, 28 gennaio 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le principali novità apportate dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e dal DL 124/2019, conv. L. 157/2019 (collegato fiscale).

Dopo essersi soffermata sul nuovo sistema in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, la circolare esamina le novità in materia di lavoro e previdenza. Tra queste ultime ricordiamo gli interventi sulle agevolazioni per le assunzioni, con l’estensione, ad esempio, dello sgravio contributivo di giovani assunti con contratto stabile (di cui all’art. 1 comma 100 ss. della L. 205/2017), limitatamente al biennio 2019-2020, anche a chi non abbia compiuto 35 anni di età (art. 1 comma 10 della L. 160/2019).

In materia di genitorialità si evidenzia invece l’ulteriore proroga per il 2020 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore (introdotto dall’art. 4 comma 24 della L. 92/2012), con un aumento della durata da 5 a 7 giorni, e anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre (art. 1 comma 342).

Altra misura prevista dalla legge di bilancio 2020, su cui è opportuno soffermarsi, riguarda poi la non imponibilità ai fini IRPEF dell’importo NASpI erogato in un’unica soluzione (c.d. “incentivo all’autoimprenditorialità”), qualora sia utilizzato per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 1 comma 12).

Infine, la Fondazione passa in rassegna le principali novità fiscali, tra cui quelle relative alle nuove soglie di esenzione dei buoni pasto (elettronici e cartacei) e alla determinazione del valore normale delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

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