Non c’è esenzione IVA se il trasporto è nell’ambito di attività turistica
Secondo la Suprema Corte le prestazioni non riconducibili al mero servizio di trasporto pubblico sono imponibili
Le prestazioni di trasporto urbano fuoriescono dal regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 14 DPR 633/72 laddove le stesse siano offerte nell’ambito di una più complessa attività turistico-ricreativa.
In ragione di una più articolata attività svolta e della finalità economica perseguita, il servizio di trasporto di persone assume carattere accessorio alla pluralità delle altre prestazioni rese e, pertanto, riceve il medesimo trattamento di imponibilità IVA del più complesso servizio turistico offerto, non essendo invocabile il regime di esenzione proprio delle prestazioni di trasporto urbano di persone.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 419 depositata il 14 gennaio 2020, confermando il proprio precedente orientamento.
La Suprema Corte, ...
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