La copia dell’avviso di ricevimento non ha efficacia di atto pubblico
Se viene prodotto l’originale, per contestare la firma serve la querela di falso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2482 depositata ieri, ha affermato l’interessante principio secondo cui “in tema di processo tributario, nel caso in cui l’Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell’avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell’atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l’autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l’Amministrazione finanziaria produca l’originale dell’avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l’efficacia dell’atto pubblico; sicché nei suoi confronti non deve essere esperita
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