Il rappresentante indiretto risponde in caso di sottofatturazione
La Cassazione ha stabilito che egli non può invocare la fattispecie dell’obbligazione sorta a seguito di inosservanza ex attuale art. 79 del CDU
In caso di sottofatturazione conseguente all’introduzione di merci con dichiarazione doganale, dei maggiori dazi e delle relative sanzioni risponde anche il rappresentante indiretto, non potendo egli invocare la fattispecie dell’obbligazione sorta a seguito di inosservanza ex art. 202 del Reg. Cee 2913/1992 (CDC; attuale art. 79 del Reg. Ue 952/2013, CDU).
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 34644/2019, ha confermato gli avvisi di rettifica emessi nei confronti di uno spedizioniere doganale che aveva operato in rappresentanza indiretta.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane aveva contestato la mancata congruità del valore di transazione della merce importata riportato sulle bollette doganali con quello effettivamente fatturato
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