Immediata la cessazione del mandato difensivo post fallimento
Lo scioglimento del mandato per le controversie non personali esclude il compenso
L’apertura del fallimento determina nei confronti del contratto di mandato effetti diversi a seconda che la procedura sia aperta nei confronti del mandatario o del mandante (art. 78 del RD 267/42). Nel primo caso (fallimento del mandatario), infatti, il contratto si scioglie (comma 2); nel secondo caso (fallimento del mandante), invece, si verifica l’esito meno inciso della sospensione del rapporto. Il comma 3, infatti, precisa che se il curatore “del fallimento del mandante” subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’art. 111 comma 1 n. 1) del RD 267/42 (è un credito prededucibile), per l’attività compiuta dopo il fallimento.
La disciplina, tuttavia, segue regole diverse per il contratto di mandato “ad litem”.
La ...
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